Tribunale Roma, 08 Luglio 2021. Giudice Ferramosca. Leggi la sentenza completa qui.
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE – QUOTA EREDITARIA – INIDONEITA’ EX ART. 474 C.P.C.- OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il provvedimento giudiziario contenente condanna della parte al pagamento di una somma di denaro, nei limiti della sua quota ereditaria, non può essere azionato in forma esecutiva se non contiene l’effettivo accertamento della misura di tale quota, in quanto inidoneo ai sensi dell’art. 474 c.p.c.
Al giudice dell’esecuzione – e/o dell’opposizione avverso alla stessa – è precluso di integrare il titolo esecutivo giudiziale ai fini della sua azionabilità dovendo, in tali casi, l’interessato ricorrere nuovamente al giudice della cognizione al fine di munirsi di titolo esecutivo idoneo con la determinazione del credito oggetto della condanna generica già in suo possesso.